Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento).

      1. Il Ministro della solidarietà sociale, sentite le regioni, definisce ogni tre anni gli ambiti territoriali generali di intervento economico-sociale procedendo al riparto economico delle risorse del Fondo secondo una graduatoria dei finanziamenti stilata nel medesimo periodo dal Ministero della solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi.